Art. 5.
(Compiti del servizio pubblico radiotelevisivo in ambito regionale e provinciale).

      1. Con leggi regionali, nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dagli articoli 2, 3 e 4, sono definiti gli specifici compiti di servizio pubblico che le società incaricate del servizio pubblico generale di radiodiffusione sono tenute ad adempiere nell'orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, in ambito provinciale. È, comunque, garantito un adeguato servizio di informazione in ambito regionale e provinciale.